1.
La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attivitą estrattive (PRAE);
b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivitą di ricerca ai sensi dell'articolo 12;
c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivitą estrattive di cui all'articolo 15;
d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attivitą estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;
f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;
g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;
h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.