Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 35
 (Applicazione delle sanzioni)
2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.
4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera s), L. R. 3/2018
2 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 8/2022