Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 34
 (Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.
3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.
9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.
11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 32, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.