Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attivitā estrattive.
Art. 32
 (Poteri sostitutivi)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformitā ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale č tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale č stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attivitā per i quali č stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.