Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attivitā estrattive.
Art. 30
 (Revoca dell'autorizzazione)
3. La struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive dā comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attivitā estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero giā provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale č stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attivitā estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attivitā di ricerca.