Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 28
 (Sospensione dell'autorizzazione)
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.
4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera o), L. R. 3/2018
2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 142, comma 1, L. R. 6/2021
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 102, comma 1, L. R. 8/2022