Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 27
 (Valorizzazione dell'area di cava)
5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.