Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 26
 (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)
3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.
5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2018
2 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021