Art. 24
(Disomogeneitā e discontinuitā dell'ammasso roccioso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attivitā estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneitā o discontinuitā dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attivitā di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, č consentita la prosecuzione dell'attivitā.
2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dā immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.