Art. 23
(Varianti al progetto)
1.
Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attivitā estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:
a) aumento del perimetro;
b) aumento della superficie;
c) aumento dei volumi;
d) modifiche alle condizioni di sicurezza.
2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attivitā estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.
2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attivitā estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.
4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attivitā estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale č soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera l), L. R. 3/2018