Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attivitā estrattive.
Art. 23
 (Varianti al progetto)
2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attivitā estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.
3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attivitā estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.
4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attivitā estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale č soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera l), L. R. 3/2018