Art. 22
(Stato di fatto)
1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.
2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.