Art. 21
(Consorzi)
1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un pił razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneitą nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.