2.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:
a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al
regio decreto 1443/1927, funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;
b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al
regio decreto 1443/1927, eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;
c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);
d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;
e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137).
3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al
regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.