Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 18
 (Realizzazione dell'attività estrattiva)
1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.
7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018