Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 17
 (Proroga dell'autorizzazione)
1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.
3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.
4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.
5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.
6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021