Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 37
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:
a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;
c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell’attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell’impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1.
c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.
10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 1), L. R. 3/2018
2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera t), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 4), L. R. 3/2018
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 5), L. R. 3/2018
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1), L. R. 3/2018
7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1.1), L. R. 3/2018
8 Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera t), numero 7), L. R. 3/2018
9 Derogata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 3/2018
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 12/2018
11 Comma 3 interpretato da art. 4, comma 7, L. R. 20/2018
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
14 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
15 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
16 Comma 4 ter aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 6/2021
17 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come disposto dall'art. 4, c. 6, L.R. 15/2023.