Art. 33
(Vigilanza e polizia mineraria)
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.
2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore responsabile, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018