Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 49
 (Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)
1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014, la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.