Art. 48
(Servizi educativi e socio assistenziali)
1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attivitą legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalitą, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attivitą, in corso di validitą alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di due anni.
2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all'
articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2017