Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021
Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 42
1.
All'articolo 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
b)
i commi 3 e 4 sono abrogati;
c)
alla lettera a) del comma 5 le parole <<
16.860.000 euro e 3.348.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
16.302.000 euro e 2.790.000 euro>>;
d)
alla lettera b) del comma 5 le parole <<
3.348.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
3.906.000 euro>>.