Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 38
1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali č pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.
2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:
a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;
b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);
c) il valore determinato ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell'articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 20/2016.
4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, č determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima č determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 20/2016
2 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
3 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 44/2017