Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24 e 28, L.R. 1/2006.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 19 bis e 20, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 37
1.
L'articolo 46 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 46
 (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.>>.

2. Solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015, il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data dell'1 luglio 2016.
Art. 38
1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.
2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:
a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;
b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);
c) il valore determinato ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell'articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 20/2016.
4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 20/2016
2 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
3 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 44/2017
Art. 40
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinate all'Amministrazione regionale 14,7 milioni di euro delle risorse ivi previste, in relazione ai piani di subentro riferiti alle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016.
3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria generale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2016 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.170.000 euro per l'anno 2016 e per 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 709.098,64 euro per l'anno 2016 e per 1.381.183,01 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
d) Missione n. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 750.000 euro per l'anno 2016 e per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.990.901,36 euro per l'anno 2016 e per 21.678.816,99 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
f) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 30.000 euro per l'anno 2016 e per 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
4. All'onere di 14,7 milioni di euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e dal Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. All'onere di complessivi 58.120.000 euro per gli anni 2017 e 2018, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. In relazione al disposto cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di 3.227.189,79 euro per l'anno 2016 e di 6.285.921,86 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 41
1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera oo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 43
1. Al fine di consentire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016, in sede di prima applicazione e nelle more della precisa regolazione dei rapporti conseguenti all'aggiornamento dei piani di subentro previsto dall'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è autorizzata la spesa complessiva di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.800.000 euro;
b) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 4,5 milioni di euro;
c) Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 229.037,48 euro;
d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 100.000 euro;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 375.000 euro;
f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 75.000 euro;
g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 200.000 euro;
h) Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
i) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 80.000 euro;
j) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
k) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 570.000 euro;
l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 25.000 euro;
m) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 225.000 euro.
4. In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, è iscritto lo stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 200 (Entrate per conto terzi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 56, L. R. 14/2016
Art. 45
1.
In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalle leggi regionali 23/1997 e 2/2014.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 20/2016 . Le disposizioni cessano il 31/12/2016.
Art. 46
 (Personale di staff delle Province)
1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.
3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 36, lettera a), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 36, lettera b), L. R. 14/2016
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 37, L. R. 14/2016
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
5 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 22, lettera a), L. R. 24/2016
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 22, lettera b), L. R. 24/2016
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 22, lettera c), L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2017
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 19, comma 1, L. R. 9/2017
10 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 12, comma 3, L. R. 37/2017
11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 44/2017
12 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 27, comma 4, L. R. 4/2018
13 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
14 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
15 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 47
 (Polizia locale)
1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3/2016, i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.
Art. 49
 (Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)
1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014, la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.
Art. 50
1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 112, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 51
 (Centrale Unica di Risposta al NUE 112)
1. Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 31/2017
Art. 54
1.
L'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Collezioni della Provincia di Gorizia)
3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.

Art. 56
 (Norma transitoria)
4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014.
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 20/2016
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 44/2017
5 Comma 1 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
6 Comma 2 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
7 Comma 3 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021