Art. 50
1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della
legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.
2. Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18"Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 112, comma 1, L. R. 9/2019