Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021
Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 33
1.
Al
comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente periodo: <<
Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.>>.