Legge regionale 20 maggio 2016 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 25/05/2016

Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.

Art. 4

(Disposizioni transitorie per l'anno 2016)

1. In occasione delle elezioni comunali del 2016:

a) ferma restando la validità del decreto di convocazione dei comizi elettorali già adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/2013, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali adotta, entro due giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo decreto con il quale viene indicato l'orario della votazione secondo quanto previsto dalla presente legge; il decreto è comunicato ai soggetti indicati dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 19/2013; i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;

b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto riguarda la data delle elezioni, la comunicazione già effettuata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 19/2013; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.

2. In occasione dei referendum consultivi della primavera 2016:

a) i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;

b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero resta valida, per quanto riguarda la data dei referendum consultivi, la comunicazione già effettuata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28/2007; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.