a) ferma restando la validitā del decreto di convocazione dei comizi elettorali giā adottato ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 19/2013, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali adotta, entro due giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo decreto con il quale viene indicato l'orario della votazione secondo quanto previsto dalla presente legge; il decreto č comunicato ai soggetti indicati dall'
articolo 18, comma 3, della legge regionale 19/2013; i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;
b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto riguarda la data delle elezioni, la comunicazione giā effettuata ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 19/2013; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.