Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.
Art. 13
 (Norme finanziarie in materia di volontariato)
1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.