Art. 11
(Classificazione dei beni mobili)
1. L'Amministrazione regionale, all'atto di subentro alle Province nella proprietà dei beni mobili ai sensi della
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), provvede, in sede di prima catalogazione, alla registrazione degli stessi negli appositi Registri regionali dei beni mobili, secondo il criterio d'iscrizione utilizzato dall'ente di provenienza.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene a seguito di verifica puntuale degli stessi dagli elenchi, per mezzo di verbali di consegna redatti e sottoscritti da tutte le parti.
3. Con successivi atti la Giunta regionale provvede gradualmente alla riclassificazione dei beni mobili nei pertinenti Registri regionali.
4. Allo stesso modo l'Amministrazione regionale procede con la riclassificazione dei mobili già di proprietà della Regione.
5. Nei casi di riclassificazione dei beni mobili l'Amministrazione regionale provvede anche avvalendosi dell'l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.