Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.
Art. 1
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.