Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).
CAPO I
Art. 1
1.
Nel titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), dopo le parole <<molestie morali e psico-fisiche>> sono inserite le seguenti: <<e da fenomeni vessatori e discriminatori>>.

Art. 4
1. All'articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5
1.
L'articolo 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Gruppo di lavoro tecnico)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.
4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.
7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni, a decorrere dal decreto di nomina.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l' anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 10
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'articolo 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.