Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 23

(Attivazione dell'AUSIR)

1. L'AUSIR è istituita a far data dall'1 gennaio 2017 ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10.

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2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.

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3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale è costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente che ne assume il coordinamento, il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR. La cabina di regia attiva la preselezione di cui all'articolo 10, comma 1, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di funzione pubblica.

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4. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione. L’Assemblea regionale d’ambito provvede all’approvazione dello statuto dell’AUSIR successivamente alla nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 10.

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5. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. L'Assessore regionale competente in materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Entro i successivi quindici giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

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5 bis. Nelle more della nomina del Presidente dell'AUSIR, la richiesta di convocazione delle conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, è formulata dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

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6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.

7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento.

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8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'articolo 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7.

11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016

Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 24/2016

Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 24/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017

Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017

Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017