﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 aprile 2016

      , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni specifiche per le zone montane)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'articolo 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio è, in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In considerazione delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000, e coerentemente alle politiche di valorizzazione e sostegno, per detti territori la Regione riconosce come prioritaria l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione della tariffa del servizio idrico integrato. A tal fine la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), nel determinare le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, stabilisce altresì le modalità di intervento per l'agevolazione di cui al presente comma.</p></p></body></html>