Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 18

(Disposizioni specifiche per le zone montane)

1. L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'articolo 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.

2. Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio è, in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.

3. In considerazione delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000, e coerentemente alle politiche di valorizzazione e sostegno, per detti territori la Regione riconosce come prioritaria l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione della tariffa del servizio idrico integrato. A tal fine la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), nel determinare le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, stabilisce altresì le modalità di intervento per l'agevolazione di cui al presente comma.