Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 4
 (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)
1. È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.
3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.
5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.
7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.
7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 34/2017
2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.