2.
Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13
(Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36
- Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.
1La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1/1/2017, come disposto dall'art. 25, c. 1, L.R. 5/2016.