Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 29
 (Modifiche all'ordinamento di settore)
1. Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017:
g)
al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole << alle Autorità d'ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) >>;

h)
al comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole << dell'Autorità d'ambito territorialmente competente >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) >>;

l)
al comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole << di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") >> sono sostituite dalle seguenti: << del servizio idrico integrato >>, e le parole << dalla Consulta d'Ambito >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), >>.