Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 73

(Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale)

1. Le misure previste dal Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sono attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;

b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.

3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.

4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.