Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 58

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 34/2015)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente:

<<6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.>>.