Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 48

(Contributi a Promoturismo FVG)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.