Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 29/2005)

(1)

1. All'articolo 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.>>;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 dopo le parole <<Lignano Sabbiadoro.>> sono aggiunte le seguenti: <<Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG.>>.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo e successivamente dall'articolo 14 della L.R. n. 19/2016.