Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 51 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 51

(Orari)

1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.>>.