Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 21
(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 29/2005)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.>>.