Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005)
1. L'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
(Giornate di chiusura degli esercizi)
1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.>>.
(1)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dal comma 1, hanno efficacia dall'1 ottobre 2016.
Note:1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo.