Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
TITOLO IV
 NORME PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/1971 IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera x), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO III
 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Art. 73
 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale)
3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.
4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Art. 74
1. Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale, nelle more dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale, nonché nelle more dell'adeguamento e operatività del sistema informatizzato di ricezione delle domande di aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL).
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione delle stesse all'Amministrazione regionale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore dei gruppi di azione locale con riferimento a singole domande di pagamento, comprese le domande di pagamento delle anticipazioni previste dalle sottomisure 19.1 e 19.4.
3. L'anticipazione può essere richiesta da ogni gruppo di azione locale che abbia presentato la manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015, giusta decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 6, L. R. 28/2017
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 10, L. R. 28/2017