Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
TITOLO III
 SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 38
 (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
Art. 39
 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO III
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO
Art. 53
 (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel Comune di Pordenone.
3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera ff), L. R. 21/2016
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 6, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
2 Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
CAPO V
 DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57
 (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 72, L. R. 14/2016
Art. 59
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), dopo la parola: <<(CAT),>> sono inserite le seguenti: <<il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG),>>.

Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 61
1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 62
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
<<5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.>>.

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
<<5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.>>.

Art. 63
1.
Dopo il comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono inseriti i seguenti:
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.>>.

Art. 64
Art. 65
1. All'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 5 nonies sono inseriti i seguenti:
<<5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.>>;

Art. 67
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<articolo 11 della legge regionale 10/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 6 , comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)>>.

Art. 68
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
Art. 69
 (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale)
1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.
2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2006, per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalità nell'esercizio 2015.
Art. 70
 (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco)
1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal Comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono destinate alla realizzazione dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" del Comune di Premariacco.
2. Il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 22/2007, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia le attività di cui all'articolo 4, comma 16, della legge regionale 22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile del servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato devoluto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia con l'indicazione delle spese sostenute e delle economie conseguite.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" in Comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.