Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
CAPO I
 GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
CAPO II
 RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 4
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.>>.

Art. 7
1.
Dopo l'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 84 bis
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

Art. 8
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 9
1.
Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
Art. 10
1.
L'articolo 100 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 100
 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).>>.

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 13
 (Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all' articolo 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attività necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dal piano di cui al comma 5.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016