Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 73
 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale)
3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.
4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.