1.
In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni già rese, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), ovvero assunte in applicazione dell'
articolo 8, comma 75 bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(Legge finanziaria 2000), entro il 31 dicembre 2015.