Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 68
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).