Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.>>.