Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 57
 (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 72, L. R. 14/2016